21.09.16 – OFFERTA VALIDA ANCHE OLTRE IL TERMINE INDICATO NELLA GARA
Negli appalti pubblici l’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o per 180 giorni e il superamento del termine non determina la decadenza automatica della proposta ma la possibilità per l’operatore di svincolarsi dall’offerta. Questo il principio affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3866 del 13 settembre 2016.
Il ricorso al Tar Con ricorso proposto dinanzi al Tar una società aveva chiesto l’annullamento del provvedimento dirigenziale con cui il Comune aveva disposto l’aggiudicazione definitiva a una Spa della gara indetta nel 2011 per l’affidamento dell’appalto del servizio di illuminazione pubblica e realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti comunali. Il Tar chiamato a pronunciarsi sulla questione, pur essendo stato proposto ricorso incidentale escludente da parte dell’originaria controinteressata, ne accantonava l’esame in ragione della manifesta infondatezza del ricorso principale. A tal fine, il primo giudice notava come le due censure proposte dalla ricorrente non fossero meritevoli di apprezzamento. Con riferimento alle contestazioni della società ricorrente i giudici del Tar evidenziano che l’aggiudicataria aveva confermato l’impegno a mantenere valida e vincolante l’offerta presentata tutte le volte in cui la stazione appaltante lo aveva richiesto ai concorrenti in gara e che, comunque, le offerte presentate dai concorrenti, una volta scaduto il termine di 180 giorni, non potevano considerarsi prive di efficacia, in assenza di una univoca manifestazione di volontà in tal senso da parte degli interessati. Di conseguenza, rilevano i giudici di prime cure, non poteva essere condivisa la tesi della società ricorrente secondo cui la commessa sarebbe stata aggiudicata a un concorrente la cui offerta, nel corso della gara, era venuta a scadere. Avverso la sentenza sfavorevole la società è ricorsa davanti al Consiglio di Stato.
L’analisi di Palazzo Spada La società ricorrente, tra le censure rivolte alla sentenza del Tar, evidenzia anche quella che l’appalto non avrebbe potuto essere aggiudicato alla Spa, dal momento che la sua offerta sarebbe venuta a scadenza considerato il notevole lasso di tempo intercorso tra la prima e la seconda richiesta di proroga della dichiarazione della validità dell’offerta. I giudici di Palazzo Spada al riguardo rilevano che secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa è stato a più riprese chiarito che «l’articolo 11, comma 6, del Dlgs 163/2006 – a norma del quale nelle gare d’appalto l’offerta del concorrente è vincolante per il periodo indicato nel bando e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione, salvo che la stazione appaltante chieda ai concorrenti il differimento di tale termine – è posto a protezione e tutela dell’offerente, il quale, decorso il termine, può ritenersi sciolto dall’offerta presentata». La sussistenza del “vincolo” non significa pertanto che «l’offerta decade ex lege decorso il termine ma solo che l’offerente può svincolarsi da essa e, se non dichiara di ritenersi sciolto, l’offerta non decade con la conseguenza che la circostanza che allo scadere dei predetti 180 giorni il concorrente non abbia dichiarato di voler mantenere l’offerta, non comporta la decadenza dell’offerta medesima». Il ricorso è pertanto respinto con condanna della ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.