26.09.16 – DOPPIO ACCANTONAMENTO PER LE PERDITE DELLE SOCIETÀ

DOPPIO ACCANTONAMENTO PER LE PERDITE DELLE SOCIETÀ

La programmazione degli enti locali deve fare i conti con i risultati di esercizio dei soggetti partecipati. L’articolo 21 del Dlgs 175/2016 integra e modifica le disposizioni già recate dai commi 550 e seguenti della legge 147/2013 riguardanti l’obbligo per le pubbliche amministrazioni locali di accantonare un fondo vincolato parametrato alle perdite dell’esercizio precedente di aziende speciali, istituzioni e società partecipate. Le regole sono però diverse a seconda che l’ente proprietario adotti la contabilità finanziaria o quella civilistica. Nel primo caso, occorre accantonare in bilancio un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano invece le regole contabili civilistiche sono tenute ad adeguare il valore della partecipazione all’importo corrispondente alla frazione di patrimonio netto della società partecipata. L’adeguamento deve essere operato nel corso dell’esercizio successivo laddove il risultato negativo non sia stato immediatamente ripianato e quindi costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo al gruppo. Nelle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, il risultato di esercizio è da intendersi quale differenza tra valore e costi della produzione come prevede l’articolo 2425 del Codice civile.  Lo svincolo delle somme accantonate da parte dell’ente proprietario può avvenire a seguito di ripiano della perdita di esercizio, per dismissione della partecipazione o per messa in liquidazione del soggetto partecipato.  Per gli anni 2015, 2016 e 2017, gli enti pubblici locali in contabilità finanziaria possono applicare gli accantonamenti in maniera graduale. Un’attenzione particolare viene posta nei confronti delle società a partecipazione di maggioranza diretta e indiretta che risultino titolari di affidamento diretto per una quota superiore all’ 80 per cento del valore della produzione. In caso di conseguimento nei tre esercizi precedenti di un risultato economico negativo occorre infatti operare una riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. La perdita registrata per due annualità consecutive costituisce inoltre giusta causa di revoca degli amministratori. Resta in ogni caso inteso che le sanzioni in questione non si applicano laddove il risultato negativo risulti coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall’ente proprietario. L’utilizzo di risorse pubbliche deve in ogni caso rispondere a principi di correttezza e trasparenza. Le decisioni di acquisto o mantenimento delle partecipazioni societarie devono infatti scaturire a seguito di valutazioni da operare anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Le analisi di convenienza economica devono poi considerare la possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché ipotesi di gestione diretta o esternalizzata dei servizi affidati.