27.09.18 – ILLEGITTIMO IL DIVIETO DI CARICO/SCARICO IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO

 

I giudici del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5454/2018, hanno ritenuto che il Comune non può imporre ai privati soluzioni troppo restrittive come il divieto di transito e di carico/scarico bagagli ai clienti di una struttura ricettiva sita in area pedonale.

La vicenda
Una impresa titolare di esercizio alberghiero aveva proposto ricorso al Tribunale Regionale di giustizia amministrativa, sezione distaccata di Bolzano, contro la deliberazione del Comune di Merano con la quale veniva modificata la regolamentazione dell’area pedonale. In sostanaza all’albergo era stata ritirata l’autorizzazione di transito e di carico/scarico, con una durata massima di 15 minuti, rilasciata precedentemente, motivando l’abrogazione con il fatto che l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione dei pedoni e ciclisti prevale sull’interesse individuale. Il Tribunale regionale aveva respinto il ricorso escludendo la sussistenza dei vizi di illogicità, di irragionevolezza, di disparità di trattamento, di erroneo bilanciamento degli interessi e di motivazione insufficiente lamentati dalla ricorrente, rilevando che gli interessi degli operatori economici della via non sono stati del tutto trascurati, dato che l’accesso ai veicoli è comunque consentito giornalmente in alcune ore – anche se non corrispondenti alle esigenze dell’azienda.
L’impresa alberghiera ha proposto allora appello al Consiglio di Stato.

La decisione
Il giudici della sesta sezione del Consiglio di Stato ritenendo l’appello fondato lo hanno accolto in quanto le limitazione dell’accesso motorizzato dei clienti dell’albergo al solo arco temporale giornaliero deliberato sono affette da vizi di violazione dei principi di buon andamento dell’amministrazione e di ragionevolezza e proporzionalità, sanciti dagli articoli 97 della Costituzione e 1 della legge 241/1990. Non è apparso ragionevolmente esigibile che i clienti dell’albergo siano costretti a utilizzare parcheggi siti a distanza di 200-300 m dall’albergo, anche per le operazioni di carico/scarico di bagagli, tanto più se si tiene conto che una parte cospicua, se non preponderante, del pubblico dei turisti della città di Merano rientra notoriamente nella fascia d’età medio-alta.
In linea di diritto i giudici ribadiscono che il principio di ragionevolezza postula la coerenza tra valutazione compiuta e decisione presa e la coerenza tra decisioni comparabili; per il principio di proporzionalità, gli atti amministrativi non debbono andare oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato e, qualora si presenta una scelta tra più opzioni, la pubblica amministrazione deve ricorrere a quella meno restrittiva, non potendosi imporre obblighi e restrizioni alla libertà del cittadino in misura superiore a quella strettamente necessaria a raggiungere gli scopi che l’amministrazione deve realizzare, sicché la proporzionalità comporta un giudizio di adeguatezza del mezzo adoperato rispetto all’obiettivo da perseguire e una valutazione della portata restrittiva e della necessità delle misure che si possono prendere mentre il principio di buon andamento comporta l’obbligo della pubblica amministrazione di perseguire la migliore realizzazione dell’interesse pubblico, in modo che vi siano congruenza e congruità tra l’azione amministrativa e il fine che essa deve perseguire.