16.12.2016 – PER LA RICOSTRUZIONE DEI RUDERI NECESSARIA LA SCIA

LA RICOSTRUZIONE DEI RUDERI VUOLE LA SCIA

Rientra nella nozione di ristrutturazione edilizia, per cui basta la Scia anche alla luce dell’ultimo Decreto «Scia 2» (Dlgs 222/2016) un intervento di demolizione di un fabbricato pre-esistente e successiva ricostruzione con eguale volumetria e non anche sagoma (tranne che per gli immobili vincolati dal Codice Urbani), a condizione tuttavia che il manufatto originario sia dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura o, in alternativa, purchè sia documentabile dal progettista e accertabile dal Sue la effettiva consistenza dell’immobile originario in base a riscontri fotografici o comunque certi e verificabili.

La ristrutturazione edilizia  In sostanza, per poter qualificare come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione, per la quale sarebbe necessario il rilascio del permesso di costruire, l’intervento di ripristino di un edificio o di parte di esso, crollato o demolito, è indispendabile fare ricorso ad accertamenti documentali da cui si evinca la precedente consistenza, essendo insufficienti invece apprezzamenti soggettivi. Laddove, la consistenza del fabbricato è data dal complesso di tutte le caratteristiche essenziali del fabbricato e cioè volumetria, altezza, struttura complessiva, sicchè la mancanza di uno solo di esse pregiudica la qualificazione di un intervento edilizio in termini di ristrutturazione. L’importante precisazione terminologica, nell’ambito delle diverse declinaziioni che l’istituto della «ristrutturazione edilizia» può assumere, arriva dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione che,con la sentenza n. 44921/2016, ha annullato con rinvio la sentenza del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce che aveva disposto il non luogo a procedere nei confronti di alcuni imputati di reati edilizi.

Il caso in giudizio  Al centro della vicenda la ricostruzione di due antiche “pajare” semidiroccate, antiche costruzioni in pietra a secco caratteristiche del paesaggio salentino, simili ai trulli, che – secondo la Suprema Corte – in quanto oramai veri e propri ruderi richiedevano un intervento edilizio sostanzialmente nuovo assentibile con permesso di costruire e non già una semplice ricostruzione ammissibile con Scia. Alla base della sentenza, il richiamo rigoroso all’articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001, nel testo novellato dal Decreto del Fare (Legge 98/2013), secondo cui «Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente… nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza». Ed è proprio la prova documentale e inconfutabile di quest’ultima che consente di qualificare in termini di ricostruzione, con conseguente ammissibilità della Scia, e non di nuova costruzione, l’intervento proposto.Solo in questi termini, infatti, si giustifica la spinta liberalizzatrice del Legislatore degli ultimi anni sul fronte dell’edilizia, finalizzata a sbloccare i cantieri e ad accelerare le pratiche edilizie di quei progetti che non incidono sui parametri urbanistici del territorio e non aggiungono nuove edificazioni sul territorio in quanto danno vita a mere «sostituzioni edilizie», cioè autentiche «rottamazioni» di fabbricati preesistenti, purchè questi ultimi siano oggettivamente documentabili.