04.01.2017 -DANNO ERARIALE INDIRETTO PER L’AVVOCATO (ED IL FUNZIONARIO) CHE COMMETTE ERRORI NELLA DIFESA DEL COMUNE
DANNO ERARIALE INDIRETTO PER L’AVVOCATO (ED IL FUNZIONARIO) CHE COMMETTE ERRORI NELLA DIFESA DEL COMUNE
La negligente difesa processuale dell’ente pubblico, e precisamente l’aver ignorato le evidenti incongruenze del pronunciamento di un tribunale civile relativo al calcolo degli interessi legali, con conseguente condanna al pagamento di un’ingente somma, integra un caso di danno erariale indiretto. Questo è il principio fissato dalla sentenza n. 79 del 28 dicembre 2016della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per le Marche.
La mancata conclusione della procedura espropriativa Un Comune, sulla base del Piano per l’edilizia economica e popolare, procedeva all’approvazione di un progetto esecutivo per la realizzazione di un programma costruttivo di edilizia agevolata a cura dell’Istituto autonomo case popolari della provincia e dichiarava la pubblica utilità delle opere da realizzare nonché l’urgenza e indifferibilità dei lavori e, quindi, ordinava l’occupazione d’urgenza, per un periodo di tre anni, delle aree private interessate dall’intervento pubblico. Nonostante l’opera pubblica fosse stata ultimata nel triennio, alla scadenza del termine la procedura espropriativa non era ancora conclusa e, conseguentemente, il proprietario citava il Comune davanti al tribunale civile per ottenere il risarcimento dei danni derivati dall’irreversibile trasformazione delle sue aree.
La tesi dell’accessione invertita e la condanna in sede civile Il Comune si costituiva nel giudizio civile contestando la domanda attorea facendo leva sulla circostanza che la realizzazione dell’opera pubblica avrebbe comunque determinato il perfezionamento di un’ipotesi di accessione invertita, con automatica acquisizione dell’area al patrimonio comunale. Tale tesi non veniva accolta dal tribunale che accertava la responsabilità extra contrattuale del Comune per aver provocato un pregiudizio al privato per effetto dell’illegittima occupazione e dell’irreversibile trasformazione del suo terreno.
Il danno indiretto La Procura erariale, per tali fatti, qualificava il complessivo ammontare delle somme liquidate, quale danno erariale indiretto e lo addebitava ad un comportamento negligente sia dell’apparato amministrativo (il sindaco) che dell’apparato burocratico (istruttore direttivo dell’ufficio espropri e avvocato interno). In particolare, ad avviso dell’organo requirente sarebbero state omesse, nella gestione della procedura espropriativa, le necessarie attività amministrative a salvaguardia degli interessi dell’amministrazione comunale e cioè sarebbe stata indebitamente ritardata la definizione della procedura e si sarebbe omesso di formalizzare, entro la scadenza del termine triennale fissato dalla Giunta comunale, la proroga dell’occupazione temporanea dell’area destinata alla realizzazione dell’opera pubblica, consentendo in tal modo alla parte ablata di far valere in giudizio un danno ingiusto da accessione invertita, a cui avrebbe fatto seguito – anche per l’inerzia, sia amministrativa, sia processuale, nella ricerca di una soluzione transattiva – l’ingente esposizione a cui sarebbe andato incontro il Comune.
La responsabilità dell’avvocato comunale Per quanto riguarda l’avvocato comunale, l’organo requirente contestava, in primo luogo, che sarebbe difettato il doveroso supporto all’organo amministrativo in merito alle criticità della procedura in corso e, in secondo luogo, una gestione del contenzioso non improntata ai canoni della diligenza, atteso che: – dopo la costituzione in giudizio non sarebbero stati depositati atti difensivi intermedi e finali a sostegno delle ragioni dell’ente; – non sarebbero stati contestati gli interessi legali, palesemente errati perché calcolati in violazione del divieto di anatocismo operante nel caso di specie, determinando un esborso non dovuto per 85.554,21 euro.
La sentenza Il Collegio ha condannato esclusivamente l’avvocato comunale in relazione al pregiudizio erariale derivato dal pagamento eccessivo di somme a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale risarcitoria. Il mancato rilievo dell’errore di quantificazione, che aveva determinato il danno, deve infatti essere imputato ad un comportamento gravemente colposo dell’Avvocato comunale, che pur avendo patrocinato il Comune nel giudizio risarcitorio, aveva omesso di segnalare il macroscopico errore dal quale è derivato un rilevante aggravio risarcitorio a carico dell’amministrazione. La gravità della colpa è direttamente connessa all’evidenza dell’errata quantificazione delle somme dovute a titolo di rivalutazione e interessi, che avrebbe dovuto formare necessariamente oggetto di segnalazione sia in sede processuale, sia successivamente al deposito della sentenza definitiva, al fine di consentire all’amministrazione di valutare la proposizione di un gravame. I rimanenti convenuti venivano invece ritenuti esenti da responsabilità perché non potevano essere a essi causalmente ricondotte le partite di danno erariale, stante la “problematicità obiettiva del quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale”.